il NUTRIZIONISTA

Mangia come un nutrizionista. Dormi come un bambino. Vinci come un campione. Anonimo

La figura professionale del Nutrizionista opera a tutti i livelli del sistema alimentare (dalla formulazione di alimenti alla loro distribuzione, dalla ristorazione allo sviluppo di sani stili di alimentazione) e contribuisce alla promozione della salute umana mediante un approccio distinto e integrato a quello medico.

Il Biologo Nutrizionista è l’unico professionista in Italia, insieme al Medico, abilitato ad elaborare una dieta in totale autonomia professionale.

La competenza del Biologo Nutrizionista ad elaborare diete è espressamente riconosciuta dalle seguenti Leggi e Decreti:

Legge istitutiva del 24 maggio 1967, n. 396. L’art. 3 individua l’oggetto della professione del Biologo in ambito nutrizionale e precisamente l’attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362. Stabilisce le attività (ed i relativi onorari) possibili ai Biologi Nutrizionisti e fra le altre:”diete per collettività e diete individuali in accertate condizioni fisiologiche e patologiche”.

L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 ) consentono al Biologo Nutrizionista la:

  • valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo
  • determinazione della dieta ottimale umana individuabile in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche
  • determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti
  • determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedale

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.  L’Art. 31 definisce e caratterizza l’attività professionale del Biologo Nutrizionista iscritto Sez.A.

Il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere in merito alle competenze del Biologo Nutrizionista per due volte:

  • Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15 Dicembre 2009
  • Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 Aprile 2011
Legge del 11 gennaio 2018 n.3. Inclusione del biologo nutrizionista fra le professioni sanitarie

FAQ

Qual è la differenza tra dietista, dietologo, biologo nutrizionista?
Il Biologo Nutrizionista è un professionista sanitario in possesso di laurea magistrale iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (DM 2/4/01 MIUR – Suppl. Ord. alla G.U. n.128 del 5/6/2001, all.3, classe 3).
Il Dietologo è un medico, con laurea in Medicina e Chirurgia, e specializzazione di 4 anni in Scienze dell’Alimentazione

Il Nutrizionista ha bisogno della presenza del medico?
Il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico. 

Può prescrivere farmaci o integratori?
Non può prescrivere farmaci ma può prescrivere integratori ed indicare ai pazienti la posologia corretta da seguire.

Può fare diagnosi o richieste di analisi?
No, questo spetta al medico.

Può eseguire nel suo studio professionale test genetici, allergologici e di intolleranze alimentari ?
No, qualsiasi test di tipo analitico si può effettuare esclusivamente nei laboratori di analisi cliniche che sono strutture soggette ad autorizzazione sanitaria.

Le fatture rilasciate dal biologo nutrizionista possono essere scaricate dalla denuncia dei redditi?
Si, purché sulla fattura sia indicato il tipo di prestazione.

 

Purtroppo accade in Italia di trovare figure quali Personal Trainer o altro che prescrivono diete senza averne titolo di studio idoneo e la facoltà, con il rischio di mettere in pericolo la salute dei pazienti.
Questi si configura come “abuso di professione medica e di biologo” reato perseguibile

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del sito dell’ordine nazionale dei biologi.